REVERSE CHARGE

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto la nuova lettera a-ter nel comma 6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972 con importanti novità nel settore dell’edilizia: dal 1° gennaio 2015 altri servizi saranno assoggetti al sistema del reverse charge.

La normativa amplia l’inversione contabile “alle PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA, DI DEMOLIZIONE, DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DI COMPLETAMENTO RELATIVE AD EDIFICI”.

Esclusioni

Sono escluse le operazioni rientranti nell’ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi riferite ad edifici.

Nel caso di cessione di impianti con relativa installazione, con prevalenza del dare sul fare, non potrà trovare applicazione il reverse charge, in quanto quest’ultimo trova applicazione per le prestazioni di servizi – nel caso di specie siamo invece di fronte a una cessione di beni. Ad esempio, in caso di cessione con installazione di caldaia non può applicarsi il reverse charge, ma si dovrà fatturare tutto con IVA considerando l’operazione una cessione.

Non rientrano nel reverse charge neanche le prestazioni d’opera intellettuale, rese da professionisti come ingegneri, geometri architetti che per la loro natura sono opera dell’ingegno e non mere prestazioni di servizi o di manodopera.

A quali operazioni si riferiscono

In attesa degli auspicati chiarimenti ministeriali, sembra possibile identificare i settori interessati in base alla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici, come segue:

PULIZIA

43.39 Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici

81.29.10 Servizi di disinfestazione (limitatamente agli edifici)

DEMOLIZIONE

43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici

IMPIANTI

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione

43.21.02 Installazione di impianti elettronici

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)

COMPLETAMENTO

43.31.00 Intonacatura e stuccatura

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

La novità riguarda solo i documenti IVA emessi nei confronti dei soggetti passivi IVA, mentre per i servizi resi verso persone fisiche o condomini senza partita IVA le regole di fatturazione non sono cambiate: si continuano ad emettere le fatture con IVA.

Se la fattura è emessa verso soggetti passivi IVA (imprese o professionisti) dal 01.01.2015 non dovrà essere esposta l’IVA ma dovrà essere inserita la dicitura “reverse charge ai sensi dell’art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. n. 633/1972”.

Fuori dalle ipotesi della nuova lettera a-ter il reverse charge continua ad applicarsi limitatamente ai rapporti di subappalto se la prestazione è riconducibile al settore edile.

Restiamo in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con riguardo alle fattispecie maggiormente “critiche”, ossia le attività di manutenzione e riparazione correlate all’installazione di impianti.

NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE CESSIONI DI PALLET

La legge di stabilità 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015, ha inserito i pallet tra i beni di cui all’art. 74 del DPR 633/72.

Si tratta di beni la cui cessione ai fini IVA prevede che obbligato all’assolvimento dell’imposta sia il cessionario e non il cedente.

Pertanto il meccanismo dell’inversione contabile diventa applicabile anche con riferimento alle cessioni di pallet

• effettuate in Italia a partire dal 01.01.2015;

• aventi ad oggetti bancali usati;

• da parte di soggetti passivi Iva nei confronti di soggetti passivi Iva nazionali.

Il cedente, al momento della vendita, dovrà emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’annotazione obbligatoria “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972) e il cessionario, al momento dell’acquisto, dovrà provvedere ad integrare la fattura con l’IVA che, essendo registrata sia a debito che a credito, sarà assolutamente neutrale ai fini dell’imposta.

Si ritiene che, ai fini dell’applicazione del reverse charge alle cessioni di bancali in legno, l’unica condizione richiesta è che “siano recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”: è sufficiente, quindi, che il pallet non sia “nuovo”, mentre non dovrebbe rilevare il fatto, richiesto per i rottami, di essere inutilizzabili rispetto alla loro primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione. Su tale interpretazione è stato richiesto un pronunciamento ufficiale da parte dell’Agenzia Entrate.

L’aspetto di maggior criticità riguarda la vendita di bancali in legno usati da parte della ditta che vende gli stessi unitamente ai beni finiti e/o merci poste sui bancali stessi.

Su tale aspetto si attende una circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca definitivamente il punto, stante le diverse interpretazioni tra gli “addetti al lavori”.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.