FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PA: OBBLIGHI PER I FORNITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all’invio in forma elettronica. (una fattura in PDF non è considerata una fattura elettronica per “fattura elettronica” s’intende un flusso di dati strutturati in formato XML)

Il passaggio al sistema di fatturazione elettronica imporrà agli operatori l’obbligo di adottare la conservazione sostitutiva delle fatture emesse secondo le prescrizioni del D.M. 23.1.2004, in quanto la fattura elettronica trasmessa e ricevuta in forma elettronica deve essere conservata nella stessa forma.

Il passaggio alla fatturazione elettronica richiederà quindi alle imprese la necessaria ristrutturazione del ciclo attivo di fatturazione, potenziando la propria infrastruttura tecnologica ovvero avvalendosi di intermediari privati, presenti sul mercato, in grado di supportare gli operatori con minori capacità di investimento.

All’obbligo di emissione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche in capo ai fornitori, corrisponde dal lato delle Amministrazioni destinatarie dei flussi elettronici di fatturazione:

• il divieto non solo di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea;

• ma anche quello di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica.

Invio delle fatture elettroniche

Per quanto riguarda il formato della fattura elettronica, questo è definito nell’allegato A del D.M. 55 del 3 aprile 2013 che rimanda al sito del SdI per la corrispondente specifica tecnica (sintassi) in linguaggio Xml. Le specifiche tecniche di FatturaPa sono disponibili sul sito del sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.

Il contenuto della fattura è quello previsto dall’art. 21, del D.P.R. 633/1972. Come elemento aggiuntivo viene previsto l’inserimento del codice ufficio necessario a indirizzare elettronicamente la fattura alla Pa destinataria. Con le modifiche apportate dal decreto n. 66 del 2014, risulta ora obbligatoria anche l’indicazione dei codici CIG e CUP, nonché della firma digitale qualificata.

E’ inoltre necessaria l’adozione di una numerazione separata tra Fattura Elettronica e Fattura Cartacea. In sostanza non si può stampare una Fattura Elettronica ed archiviarla nel faldone assieme alle cartacee, perché la stampa non è un documento valido ai fini fiscali.

Ne consegue che:

-la numerazione delle fatture elettroniche dovrà essere autonoma rispetto alle altre fatture;

-le fatture elettroniche devono essere annotate su un registro sezionale IVA separato rispetto alle altre fatture analogiche;

Una volta predisposta la fattura, questa deve essere trasmessa tramite il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (Sdi).

La trasmissione della fattura al SdI può essere effettuata direttamente dal prestatore o da un intermediario autorizzato.

Anche la Pa committente può utilizzare un intermediario autorizzato a ricevere le fatture per proprio conto.

Successivamente a tale invio, possono verificarsi le seguenti situazioni:

– ricezione notifica di scarto dal Sdi, per il mancato superamento dei controlli formali del Sistema di interscambio. In tale caso la fattura si considera non emessa, quindi non viene inoltrata alla Pa destinataria;

– il Sistema di interscambio rilascia al fornitore una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo. In tal caso la fattura si considera emessa;

– il Sistema di interscambio rilascia al fornitore una ricevuta di mancata consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo per impossibilità di recapito. In tale caso la fattura si considera emessa e sarà onere del Sdi di contattare la Pa destinataria affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, risolto il problema, di procedere con l’invio.

Altro obbligo per le imprese fornitrici della PA è la conservazione elettronica delle fatture emesse. Il processo di conservazione è attualmente disciplinato dal DPCM del 23 gennaio 2004.

Le scadenze per l’avvio dell’obbligo

Il decreto prevede lo stop definitivo al pagamento delle fatture cartacee da parte della PA e di conseguenza l’abbandono definitivo del formato cartaceo a favore della fattura elettronica, a partire da:

-6 giugno 2014 :per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;

-31 marzo 2015 : l’estensione all’intera Pubblica Amministrazione, comprese le Amministrazioni Locali.

L’entrata in vigore è consultabile all’interno della singola pubblica amministrazione nell’elenco PA consultando il sito www.indicepa.gov.it.

Pubbliche Amministrazioni Destinatarie Del Decreto

Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti, anche autonomi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’elenco Istat (Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009).

L’elenco è abbastanza corposo e comprende:

1. amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale

2. presidenza del Consiglio dei ministri

3. ministeri

4. agenzie fiscali

5. organismi di regolazione dell’attività economica, come Aifa e Aran

6. enti produttori di servizi economici come Anas, Enac, Fit e Gruppo Equitalia

7. autorità amministrative indipendenti come Agcm, Avcp, Agcom, Aeeg e Garante per la protezione dei dati personali

8. enti a struttura associativa come Anci, Upi e Unioncamere

9. enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, quali Accademia della crusca, Cri, Coni

10. enti ricerca (Asi, Cnr, Enea, Infn, Ingv, Isfol e Ispra).

Invitiamo pertanto i Sig.ri clienti che presumono di effettuare prestazioni continuative o frequenti alla Pubblica Amministrazione ad aggiornare il proprio software di fatturazione, al fine di renderlo compatibile con le nuove disposizioni. Diversamente per coloro che saltuariamente emetteranno fatture nei confronti della P.A. lo Studio è a disposizione per fornire il servizio richiesto